COSTITUZIONE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei proprî diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziarî.