LeX eXplorator

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei proprî diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziarî.