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LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 1

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».