LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1
Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.
Art. 1
1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».