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LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n. 1

Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Art. 1

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.