LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n. 1
Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Art. 1
1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.