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LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Art. 2
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".