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LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Art. 1
Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".