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LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958, n. 1

Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge costituzionale:

Articolo unico

Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

Zoli, Presidente del Consiglio dei ministri

Tambroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Gonella