LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958, n. 1
Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge costituzionale:
Articolo unico
Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1958
GRONCHI
Zoli, Presidente del Consiglio dei ministri
Tambroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Gonella