LEGGE 27 luglio 2011, n. 128
Nuova disciplina del prezzo dei libri.
Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria
1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.