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LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Art. 8
Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:

«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.

4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».

3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.

4. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.