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LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Art. 7
Donazioni librarie

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari».