LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
Art. 7
Donazioni librarie
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari».