LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
Art. 3
Patti locali per la lettura
1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.