LeX eXplorator

LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Art. 2
Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.

3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:

a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;

b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;

d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;

e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;

f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;

g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;

i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;

m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;

b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;

d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;

e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;

f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

6. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.