LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.