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LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Art. 1
Principi e finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.

2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).

3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge.