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LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Art. 8
Regolamento di attuazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l’utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all’articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l’ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell’utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge;

c) prevedere disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall’articolo 2, comma 2.