LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
Art. 7
Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca
1. L’utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 4.