LeX eXplorator

LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Art. 5
Istituzione dell’Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti

1. È istituito presso il Ministero della salute l’Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 4 per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti.

2. L’Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l’individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all’articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all’azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

4. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.