DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68
Art. 4
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
4. COMMA ABROGATO
5. COMMA ABROGATO
6. COMMA ABROGATO
7. COMMA ABROGATO