DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Per l’attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 è autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l’anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell’economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.