DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Art. 31
Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale
1. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis) Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.».