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DECRETO-LEGGE 11 marzo 2020, n. 16

Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Art. 12
Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni, provvede l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.