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DECRETO-LEGGE 11 marzo 2020, n. 16

Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Art. 1
Consiglio Olimpico Congiunto

1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all’articolo 2, uno della Società di cui all’articolo 3, due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d’Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti.

2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell’Autorità di Governo competente in materia di sport.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

4. Dall’istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.