COSTITUZIONE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilitĂ e di incompatibilitĂ .
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilitĂ e di incompatibilitĂ .