COSTITUZIONE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 120
La Regione non può istituire dazî d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.