LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto