DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa;
Considerata la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge
Art. 1
Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari
ARTICOLO ABROGATO
Art. 2
Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia
ARTICOLO ABROGATO
Art. 3
Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
ARTICOLO ABROGATO
Art. 4
Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
ARTICOLO ABROGATO
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede