DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Art. 17
Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, le parole "ad elevato valore corrente di mercato e" sono soppresse;
b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: "La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso."