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COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camerecon legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto nonNon possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazionepresentazione del disegno di legge.