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COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 114

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e ComuniLa Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.